OBBLIGO COMUNICAZIONE DEL DOMICILIO DIGITALE/PEC AMMINISTRATORI SCADENZE E MODALITÀ

Dal 1° gennaio 2025, gli amministratori delle imprese costituite in forma societaria (società di persone e di capitali) devono comunicare il proprio domicilio digitale/PEC.
Per le nuove imprese, l'obbligo viene assolto al momento dell'iscrizione della carica. Le imprese già costituite al 1° gennaio 2025 devono invece comunicare il domicilio digitale dei propri amministratori entro il 30 giugno 2025. La mancata comunicazione entro tale termine comporta le sanzioni previste dall'art. 2630 del codice civile.
Sono esclusi dall'obbligo i consorzi, le società consortili, le società semplici non agricole, le società di mutuo soccorso e gli enti non societari.
Il domicilio digitale/PEC dell'amministratore deve essere personale e distinto da quello della società. In caso di più cariche ricoperte dalla stessa persona fisica, è possibile utilizzare lo stesso indirizzo PEC.
L'adempimento esclusivamente finalizzato alla comunicazione del domicilio digitale/PEC non è soggetto a diritti di segreteria né a imposta di bollo.
TOP